Le responsabilità ed i doveri dei detentori dei gatti
CUSTODIA
- I gatti non devono essere tenuti in terrazze o balconi senza possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine e non devono essere segregati, sia all’i nterno che all’esterno dell’abitazione in modo continuativo in trasportini e/o contenitori di vario genere come ad esempio gabbie o in condizioni che ne determinino sofferenza e maltrattamento.
- È vietata la limitazione del movimento dei gatti mediante detenzione a catena, qualsiasi tipo di corda, filo di ferro e quant’altro possa mantenere legato il soggetto felino.
- Al fine di contenere l’incremento della popolazione felina con nascite indesiderate, i gatti di proprietà, che escono dall’abitazione e si aggirano liberamente sul territorio, dovrebbero essere sterilizzati dal detentore.
- Qualora il detentore, o identificato tale, alimenti alcuni felini soliti vivere in libertà, anche per più generazioni, accogliendoli talvolta in casa o quant’altro, se non li riconosce come propri deve attivare la procedura di riconoscimento di colonia felina facendone segnalazione alla Polizia Municipale del Comune di riferimento.
- I gatti che vivono buona parte della giornata all’esterno dell’abitazione devono potervi accedere almeno nelle ore notturne, durante condizioni meteorologiche avverse ed ogni qualvolta l’a nimale presenti sintomi di malattia o malessere.
- Va assicurata la quotidiana pulizia della lettiera. Anche nel caso in cui l’animale possa accedere all’esterno dell’abitazione, o vi passi il maggior tempo della giornata, va assicurata la presenza di una lettiera pulita nelle immediate pertinenze dell’abitazione.
- Nel caso di più gatti detenuti in ambiente domestico agli stessi deve essere comunque garantita una superficie minima di movimento di mq 2 per ciascun gatto.
- I gatti di proprietà devono essere identificati tramite microchip, ed iscritti nell’a pposita Banca dati Regionale qualora ceduti, ai sensi dell’accordo 24/01/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d’affezione , recepito con DGR 2029/2013.
CURE SANITARIE
- Il detentore assicura la necessaria prevenzione dalle malattie provvedendo a consultare un medico veterinario per eventuali profilassi vaccinale contro le principali malattie infettive della specie, ed adeguati trattamenti antiparassitari periodici, nonché per effettuare ogni profilassi sanitaria a prevenzione dalle principali malattie infettive/parassitarie.
- Il detentore, ogni qualvolta lo stato di salute dell’animale lo necessiti o si ravvisino atteggiamenti o funzioni diverse dal normale, deve consultare un medico veterinario.
TRASPORTO
- Ai sensi del regolamento CE 1/2005 e dal decreto legislativo 151/2007, il trasportatore dell’a nimale deve adottare le seguenti misure:
– prevedere frequenti interruzioni del viaggio al fine di prevenire che l’animale trasportato presenti segni di stress, per garantirne il riposo, l’alimentazione e la sgambatura;
– trasportare gli animali in condizioni e con i mezzi tali da non procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici utilizzando contenitori idonei, o contenimento mediante apposite cinghie di aggancio per cinture di sicurezza, o in spazi divisi dall’abitacolo tramite apposite reti, in modo da garantire la massima sicurezza;
– trasportare o porre animali nel baule dell’autovettura, anche se ferma, solo se questo è un tutt’uno con l’abitacolo;
– provvedere a che l’animale trasportato non abbia la possibilità di oltrepassare con la testa la sagoma dell’automezzo, al fine di evitare danni a terzi o a se stesso;
– adottare tutte le misure necessarie a prevenire ed a evitare pericoli e/o danni per tutti gli occupanti del veicolo od a terzi, ferme restando le norme previste dal Nuovo Codice della Strada. - Le misure di cui al punto 1) sono adottate anche in caso di trasporto con automobili private e con i veicoli di cui agli articoli 203, comma 1, lettera m) e 204, comma 1, lettera m) del decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada)
- Gli animali non devono essere mai lasciati chiusi in veicoli e/o rimorchi senza un’a deguata aerazione in condizioni climatiche non idonee.
TRATTO DA http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/igiene-urbana-veterinaria/FOGLIA12/